Affitti brevi in Emilia-Romagna, la Consulta boccia gli articoli 4 e 5 della legge regionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 164/2026, si pronuncia sulla disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 10/2025 e affermando che:
- La limitazione dell’overtourism è legittima, ma l’articolo 4 è sproporzionato, perché si applica indistintamente a tutto il territorio regionale, mentre il fenomeno interessa zone circoscritte.
- Esiste una disparità ingiustificata tra i gestori di locazioni brevi e quelli delle strutture extra-alberghiere. L’obbligo di cambiare la destinazione d’uso da “residenziale” a “turistico-ricettiva” riguarda soltanto i primi, anche quando l’attività è occasionale e non imprenditoriale.
Si afferma quindi che Regioni e Comuni hanno il potere di regolamentare l'aspetto urbanistico degli affitti brevi, ma nel rispetto delle leggi nazionali sul cambio di destinazione d'uso, senza ulteriori oneri.
Sentenza n. 164/2026: testo integrale sul sito della Corte costituzionale
Pubblicata il: 13/10/2026