Stop alla sanatoria postuma nelle aree a vincolo idrogeologico
La sentenza n. 100 del 9 giugno 2026 dichiara illegittima la compatibilità idrogeologica postuma
Le norme riguardanti la procedura di sanatoria contenute nel Regolamento dell’Unione per la gestione del vincolo idrogeologico sono da disapplicare per effetto sella sentenza della Corte Costituzionale n. 100 del 9 giugno 2026, che ha dichiarato l'illegittimità della norma della legge regionale sarda, di coordinamento con il Decreto Salva Casa, che apriva alla compatibilità idrogeologica postuma.
La Corte dichiara illegittima la regolarizzazione postuma degli interventi in zona a vincolo idrogeologico in quanto l'autorizzazione idrogeologica non viene ritenuta un mero adempimento recuperabile a opera ultimata, ma una verifica che deve necessariamente precedere l'intervento. Una valutazione successiva alla fine dei lavori fotografa un assetto già modificato e perde la propria funzione di prevenzione.
Se anche l'art. 36 del Testo Unico Edilizia consente di regolarizzare l'opera che risulti conforme alla disciplina urbanistica e a quella edilizia, secondo la Corte il vincolo idrogeologico protegge un bene, la sicurezza dei suoli, che non tollera un giudizio differito, perché il danno derivante dall'intervento potrebbe essere già stato prodotto.
Pubblicata il: 10/07/2026