PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti.


Con riferimento allo stato di emergenza per gli eventi di maggio 2023, dichiarato su tutti gli ambiti provinciali di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, è stata emessa l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 999 del 31 maggio 2023. Si precisa che le disposizioni del provvedimento si applicano indistintamente a tutti i Comuni delle Province interessate.
L’Ordinanza disciplina le modalità di erogazione delle prime misure di immediato sostegno per la popolazione colpita, con particolare riguardo al riconoscimento ai nuclei famigliari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile un contributo nel limite massimo di 5000 euro per alcune specifiche tipologie di spesa.
Il contributo può essere riconosciuto anche per il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell’edificio.


PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti.
Per richiedere la concessione delle misure di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati all’ordinanza e scaricabili al seguente link: https://regioneer.it/hx416m8q.
Il contributo è erogato in due tranche, un acconto di 3000 euro richiesto presentando al Comune il MODULO A1 “Domanda di acconto” e un successivo saldo a seguito della presentazione del MODULO B1 “Domanda di saldo e trasmissione dei giustificativi di spesa”.
Il contributo deve essere interamente rendicontato mediante presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all’acconto percepito.
I soggetti aventi i requisiti per beneficiare della prima misura di immediato sostegno di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza possono presentare la relativa domanda, utilizzando la modulistica sopra indicata.
Le domande di acconto possono essere presentate entro il 30 agosto 2023 mentre le domande di saldo entro il 31 ottobre 2023 presso il Comune dove è ubicato l’edificio residenziale o l’abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi mediante trasmissione via PEC, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano.
Di seguito gli indirizzi pec dei Comuni della Valconca cui inviare le domande:

Comune di:
I Comuni, prima dell'invio in Regione della domande di contributo, provvederanno alle verifiche rispettivamente di cui all’art. 1 comma 6 e all’articolo 1 comma 7 dell’ordinanza.
I Comuni procederanno inoltre al controllo successivo a campione come disposto dall’articolo 1 comma 18 dell’ordinanza.

PERIZIA ASSEVERATA
Con l’ordinanza n. 999 del 31 maggio 2023 è stato anche approvato uno schema tipo di perizia asseverata (ALLEGATO 8) allo scopo di accelerare la ricognizione complessiva dei danni subiti da soggetti privati, ivi comprese le associazioni senza scopo di lucro i cui beni mobili e immobili sono stati interessati dalle conseguenze degli eventi.
Occorre precisare che:
  • la perizia non è necessaria al fine del riconoscimento della misura di immediato sostegno (i 5000 euro);
  • la perizia può essere presentata da coloro che hanno titolo a fare richiesta della misura di immediato sostegno e che ritengono di avere danni superiori ai 5000 euro. In tal caso è riconosciuto un contributo forfettario di 750 euro erogato contestualmente all’erogazione del saldo della misura di immediato sostegno;
  • la perizia può essere presentata anche da chi non è ricompreso tra i beneficiari della misura di immediato sostegno (esempio titolari di immobili che al momento dell’evento non erano abitazioni principali, abituali e continuative, esempio proprietari di beni mobili registrati danneggiati, ecc…);
  • lo schema di perizia di cui all’allegato 8 non è da utilizzare per le imprese a attività produttive;
Le perizie devono essere trasmesse ai Comuni entro un termine che verrà definito con successivo provvedimento anche in considerazione delle disposizioni normative nazionali che regolamenteranno le modalità di erogazione dei contributi.

CUMULABILITA’ DELLA MISURA CON IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
Le misure di immediato sostegno sono cumulabili con il Contributo di autonoma sistemazione disciplinato dalla Direttiva approvata con Decreto Commissariale n. 74 del 28/05/2023.
Si ricorda al riguardo che, relativamente al CAS, la direttiva prevede (art. 2) che per la concessione del contributo per l’autonoma sistemazione, i nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione debbano presentare entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023 al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione sgomberata, domanda di contributo utilizzando l’apposito modulo.
La Direttiva sul Contributo di autonoma sistemazione e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito internet istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla pagina:
https://regioneer.it/jt632w7g

Eventuali richieste di chiarimento, possono essere indirizzate agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati alle seguenti mail:
Allegati:
− OCDPC n.999/2023
− Modulo A1
− Modulo A2
− Modulo A3
− Modulo A4
− Modulo A5
− Modulo A6
− Modulo B1
− Schema tipo di perizia

I moduli allegati all’ordinanza sono scaricabili al seguente link: https://regioneer.it/hx416m8q.

Pubblicata il: 06/06/2023