Spettacoli dal vivo: in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 è sufficiente la segnalazione certificata al SUAP
Spettacoli dal vivo, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 è sufficiente la segnalazione certificata. Attenzione alle dichiarazioni false: si rischia il carcere da 1 a 3 anni.
Con l’obiettivo di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure dettate dall’emergenza Covid-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 (esclusi i casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635), per la realizzazione di spettacoli dal vivo - comprendenti attività quali il teatro, la musica, la danza e il musical - che si svolgono in un orario compreso tra le 8 e le 23 e destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi, è sostituito dalla segnalazione certificata d’inizio attività (vedi articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o ufficio analogo.

No a eventi e spettacoli nelle condizioni di vincolo ambientale/paesaggistico/culturale
Va mantenuto il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate nella prevenzione e nel contrasto del contagio da Covid-19 e vanno escluse le situazioni in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge l’evento.
Cosa scrivere nella segnalazione
La segnalazione deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e dev'essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto previsto e contenuto negli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Cosa allegare alla segnalazione
Alla segnalazione occorre inoltre allegare la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge l'evento alle regole tecniche stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Interno.
L'attività oggetto della segnalazione può essere avviata dalla data della presentazione all’amministrazione competente.
Carenza dei requisiti e dei presupposti: divieto anche dopo i 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Per le dichiarazioni false si rischia il carcere fino a 3 anni
La stessa amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nonché di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Attenzione: per dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà falsi o mendaci, l'amministrazione, stante l'applicazione delle sanzioni penali, comprese quelle di cui al Capo VI del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di divieto e rimozione anche dopo il termine dei 60 giorni.
Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è in capo al giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata d’inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da 1 a 3 anni
Allegati:
- COVID-19, NUOVE LINEE GUIDA SULLE RIAPERTURE
- SCIA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
- MODELLO SCIA SPETTACOLI IN FORMA SEMPLIFICATA
Pubblicata il: 03/06/2021